Ordinanza — n. 35509/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Huang Jian Hua, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. con revoca della sospensione condizio- nale della pena di precedente condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. con revoca della sospensione condizio- nale della pena di precedente condanna.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUANG MAN HUA nato il 24/12/1961 avverso la sentenza del 12/12/2013 del TRIBUNALE di PRATOdet-e-e1/4 /31:3-arli7— udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Huang Jian Hua, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. con revoca della sospensione condizio- nale della pena di precedente condanna.
2. Lo Huang ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 april