Ordinanza — n. 35401/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUIBI MOHAMED nato il 10/04/1993 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; es, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Mohamed Laouibi, a far data dal 19 agosto 2022, e quindi per il periodo successivo alla diffida 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mohamed Laouibi, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; es, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Mohamed Laouibi, a far data dal 19 agosto 2022, e quindi per il periodo successivo alla diffida 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mohamed Laouibi, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUIBI MOHAMED nato il 10/04/1993 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; es, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Mohamed Laouibi, a far data dal 19 agosto 2022, e quindi per il periodo successivo alla diffida 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mohamed Laouibi, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che della richiesta di produzione documentale all'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non vi è traccia in atti; rilevato che non può sopperire all'assenza di una formale attestazione della richiesta, di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità del rigetto, la denuncia con il medesimo ricorso di nullità del verbale di udienza per una causa che neanche nella prospettazione del ricorrente si colloca tra i casi tipizzati dalla legge; rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale alla revoca e alla determinazione del periodo computabile ai dini dell'espiazione; rilevato che i motivi sono pertanto manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsiP liere estensore Il presi