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Ordinanza — n. 35400/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding judge participation in revocation of home detention order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianni Pirrello inadmissible, rejecting his claim that a judge's prior involvement in suspending home detention rendered the subsequent revocation order void. The court held that the magistrate's participation did not constitute a general ground for nullity under Article 178 of the Code of Criminal Procedure, as the defendant had the opportunity to request recusal, which he failed to exercise timely. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. a) cod. proc. pen.; The participation of a judge who previously suspended an alternative measure to detention in the subsequent hearing to revoke that measure does not constitute a general ground for nullity if the interested party had the opportunity to request recusal and failed to do so.

Parole chiave

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judicial recusal home detention revocation nullity of decision Code of Criminal Procedure judge participation procedural defect Cassazione ordinanza revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. a) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3039 del 13/01/2005, Rv. 230789
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO GIANNI nato a MAZZARINO il 28/07/1984 avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato l'ordinanza di applicazione della misura della detenzione domiciliare concessa a Gianni Pirrello.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Gianni Pirrello, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la partecipazione alla decisione di revoca, come componente del Tribunale, anche del Magistrato che ha disposto in precedenza la sospensione della misura alternativa non integra nullità del provvedimento; rilevato che il ricorrente avrebbe potuto proporre dichiarazione di ricusazione; che in assenza dell'attivazione di questo meccanismo non può ora dolersi con il ricorso avverso il provvedimento conclusivo; rilevato che, secondo quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, "non costituisce una causa di nullità generale attinente alle condizioni di capacità del giudice (art. 178 lett.

a) cod. proc. pen.), la partecipazione all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, del magistrato di sorveglianza, il quale in precedenza abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato tuttavia che, in questo caso, alla parte interessata é attribuita la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza)" - Sez. 1, n. 3039 del 13/01/2005, Rv. 230789 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consllolie estensore Il p