Ordinanza — n. 35398/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Giovanbattista Moscatello ha proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri ha condannato il predetto alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, I. n. 110 del 1975.f\ Data la inappellabilità della sentenza, l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione e se ne è disposta la trasmissione alla Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20-bis, comma 2, I. n. 110 del 1975.f\ Data la inappellabilità della sentenza, l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione e se ne è disposta la trasmissione alla Corte di cassazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATELLO GIOVAMBATTISTA nato a LOCRI il 01/07/1979 avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Giovanbattista Moscatello ha proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri ha condannato il predetto alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, I. n. 110 del 1975.f\ Data la inappellabilità della sentenza, l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione e se ne è disposta la trasmissione alla Corte di cassazione.
2. Il difensore impugnante, avv.to Rocco Mollace, però, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati all'esercizio della professione dinnanzi alla Corte di cassazione. Il difetto di legittimazione all'impugnazione, data la necessità che il ricorso per cassazione sia in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3