Ordinanza — n. 35395/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO PASQUALE nato a VENOSA il 18/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Pasquale Giorgio alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Altamura il 27 settembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35395/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Pasquale Giorgio alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Altamura il 27 settembre 2018.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO PASQUALE nato a VENOSA il 18/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Pasquale Giorgio alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Altamura il 27 settembre 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pasquale Giorgio, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena nella misura irrogata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presiden