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Ordinanza — n. 35393/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35393/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA VITO nato a CASTELLANA GROTTE il 06/04/1967 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Il difensore di Vito Galizia, con atto del 15 marzo 2023, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 23 febbraio 2023, che ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di Vito Galizia. Quest'ultimo, con dichiarazione resa il 10 maggio 2023 all'Ufficio Matricola della Casa circondariale in cui è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35393/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Il difensore di Vito Galizia, con atto del 15 marzo 2023, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 23 febbraio 2023, che ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di Vito Galizia. Quest'ultimo, con dichiarazione resa il 10 maggio 2023 all'Ufficio Matricola della Casa circondariale in cui è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al diritto ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale revoca dell'opposizione revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA VITO nato a CASTELLANA GROTTE il 06/04/1967 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore di Vito Galizia, con atto del 15 marzo 2023, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 23 febbraio 2023, che ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di Vito Galizia. Quest'ultimo, con dichiarazione resa il 10 maggio 2023 all'Ufficio Matricola della Casa circondariale in cui è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsiigliere estensore Il presidente