Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARMOLINO ANGELO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 23/04/1977 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato Angelo Marmolino, irrogandogli la pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava al versamento della cauzione nel termine prescritto, fatto accertato in Napoli il 12 settembre 2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato Angelo Marmolino, irrogandogli la pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava al versamento della cauzione nel termine prescritto, fatto accertato in Napoli il 12 settembre 2019.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa prevenzione generale e speciale attitudine all'integrazione provvedimento professionale riabilitazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARMOLINO ANGELO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 23/04/1977 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato Angelo Marmolino, irrogandogli la pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava al versamento della cauzione nel termine prescritto, fatto accertato in Napoli il 12 settembre 2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Angelo Marmolino, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, anche per come delineata, in termini di spiccata pericolosità, nel provvedimento di prevenzione; rilevato che il ricorso tende a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza in realtà prospettare alcun vizio della sentenza impugnata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsi re estensore Il p