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Ordinanza — n. 35389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO AGATINO nato a CATANIA il 16/09/1968 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato Calogero Agatino alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto accertato in Augusta il 6 settembre 2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato Calogero Agatino alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto accertato in Augusta il 6 settembre 2016.

Parole chiave

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aggressione fisica abbandono per lesioni personali lesioni personali difesa penale legittima difesa tentate lesioni personali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO AGATINO nato a CATANIA il 16/09/1968 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato Calogero Agatino alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto accertato in Augusta il 6 settembre 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Calogero Agatino, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente il vizio di apparenza di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha ben motivato in ordine alla insussistenza della scriminante della legittima difesa, genericamente evocata con l'atto di appello; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il corligliee estensore Il presiden