Sentenza — n. 35387/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala ha condannato Giuseppe Circello alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere rivolto gravi minacce nei confronti di Gioacchino Graffeo Iannone e Giovanni Stallone e per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo una pistola senza tappo rosso e un contenitore di cartucce a salve, strumenti impiegati per realizzare le minacce, fatti commessi in Castelvetrano 1'8 settembre 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Sentenza — n. 35387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giuseppe Circello, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala ha condannato Giuseppe Circello alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere rivolto gravi minacce nei confronti di Gioacchino Graffeo Iannone e Giovanni Stallone e per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo una pistola senza tappo rosso e un contenitore di cartucce a salve, strumenti impiegati per realizzare le minacce, fatti commessi in Castelvetrano 1'8 settembre 2016.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giuseppe Circello, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.
3. Il ricorso è solo in parte inammissibile; non lo è in relazione alla rilevazione di intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 prima della pronuncia della sentenza impugnata. Rilevato che il reato contravvenzionale, computando i pur consistenti periodi di sospensione menzionati dalla sentenza di primo grado, si è estinto per prescrizione poco prima della pronuncia della Corte di appello, intervenuta il 9 novembre 2022; rilevato che la sentenza deve pertanto essere annullata, in parte qua, con eliminazione della porzione di pena riferibile al reato estinto, e pari a dieci giorni di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv cod. pen. determinato dal giudice di primo grado; rilevato che in relazione alla condanna per il reato di minaccia il ricorso reitera doglianze in ordine ad asserite contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese, che sono state compiutamente prese in esame dalla Corte territoriale; che la reiterazione delle doglianze non è arricchita dallo specifico confronto con quanto affermato dal giudice di appello; rilevato che, nei termini in cui è posta, la doglianza è inammissibile per genericità e perché in buona sostanza si risolve in una improponibile censura per la rivalutazione in sede di legittimità dei dati di prova;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) - art. 4 L. n. 110 del 1975 -, perché detto reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena detentiva di giorni dieci, con rideterminazione della pena finale in mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 3 luglio 2023 igliere est