Ordinanza — n. 35386/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI GIOVANNI nato a MARSALA il 23/03/1962 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di Giovanni Angileri di concessione della misura della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35386/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di Giovanni Angileri di concessione della misura della detenzione domiciliare.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI GIOVANNI nato a MARSALA il 23/03/1962 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di Giovanni Angileri di concessione della misura della detenzione domiciliare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giovanni Angileri, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza i precedenti penali, la gravitò del reato oggetto della condanna in espiazione, l'assenza di una attività lavorativa, elemento questo apprezzato negativamente in ragione dello specifico quadro di pericolosità, segnato anche da un insufficiente sviluppo del percorso di revisione critica rispetto allo stile di vita anteatta e ai reati commessi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 on igliere estensore Il preside