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Ordinanza — n. 35385/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI DANIEL nato a CATANIA il 08/11/1984 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo di Daniel Musumeci avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta ex art. 35-ter ord. pen. in ordine ai periodi di detenzione presso le Case circondariale di Agrigento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo di Daniel Musumeci avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta ex art. 35-ter ord. pen. in ordine ai periodi di detenzione presso le Case circondariale di Agrigento.

Parole chiave

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condizioni di detenzione semiprigionia condizioni di vita detenuto misure sostitutive della carcerazione aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI DANIEL nato a CATANIA il 08/11/1984 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo di Daniel Musumeci avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta ex art. 35-ter ord. pen. in ordine ai periodi di detenzione presso le Case circondariale di Agrigento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Daniel Musumeci, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente e compiutamente motivato, spiegando le ragioni per le quali non si è in presenza di un trattamento penitenziario che abbia attinto le soglie del trattamento inumano e degradante; rilevato che è congrua la motivazione sui fattori compensativi, quali la possibilità di fruizione in modo riservato del servizio igienico, con acqua corrente, la presenza nella cella di ampia finestra con areazione e luminosità naturale, la possibilità di fruizione del servizio doccia, con erogazione di acqua calda, e la possibilità di fruizione di otto ore al giorno fuori della camera di pernottamento; rilevato che lo spazio minimo viale, quantificato tra i 3 e i 4 mq, è stato correttamente misurato e che in ogni caso il ricorrente è stato sempre ristretto unitamente ad un solo altro detenuto; rilevato che correttamente il Tribunale ha osservato come la mancanza di riscaldamento, alla latitudine di Agrigento, ha esercitato un limitato impatto sullo stato di detenzione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigliere estensore Il presi