Ordinanza — n. 35384/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato Massimo Pizziconi, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato Massimo Pizziconi, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato Massimo Pizziconi, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Massimo Pizziconi, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dell'assenza del requisito dell'occasionalità; rilevato, infatti, che, come affermato dalla Corte di appello, i plurimi precedenti depongono per una condotta di reiterata violazione delle prescrizioni dell'ordinamento; rilevato che i rilievi di ricorso non hanno aggredito specificamente il nucleo argomentativo centrale della statuizione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsigliere estensore Il pres