Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35383/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal record continuity due to lack of factual evidence for single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the recognition of continuity between criminal convictions. The lower court judge rejected the request because the facts occurred over four years apart and involved different crimes, such as drug trafficking versus assault. The court upheld this decision as the reasoning was logical, exhaustive, and supported by the absence of factual elements proving a single criminal design.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court ruled that a single criminal design cannot be recognized when facts are separated by a long time interval and involve distinct types of offenses, as the lack of factual evidence precludes such continuity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal record continuity single criminal design factual evidence requirement time interval analysis inadmissible appeal Cassazione Roma penal record consolidation reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HANHANE MOHAMED nato il 01/12/1992 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mohamed El 1-1P. t-t i-AA,Ni tlahnane, di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mohamed El Hahnane, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'ampio intervallo cronologico tra i fatti, pari a circa quattro anni, ma anche la diversità dei reati oggetto della seconda sentenza (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali) rispetto a quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla prima e alla terza; ha quindi rilevato la notevole distanza temporale tra gli episodi di detenzione e spaccio della prima sentenza con quelli oggetto della terza; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, anche considerando l'eventualità, paventata in ricorso, di un possibile riconoscimento parziale dell'unicità del disegno criminoso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cci, sit• ere estensore Il pres