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Ordinanza — n. 35381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUGLIO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 23/06/1979 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Piero Truglio con la sentenza del 15 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Piero Truglio con la sentenza del 15 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2019.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUGLIO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 23/06/1979 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Piero Truglio con la sentenza del 15 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2019.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Piero Truglio, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha articolato doglianze che non hanno rilievo alcuno a fronte della chiara previsione di legge, per la quale la sospensione condizionale deve essere revocata ove l'interessato riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella oggetto di sospensione superi i limiti di legge di concedibilità del beneficio (art. 168, comma 1, n 2, cod. pen.); ritenuto che nel caso di specie è indubbio che Piero Truglio ha riportato condanna con sentenza del 10 dicembre 2021, irrevocabile il 27 aprile 2022 per un delitto commesso 1'8 marzo 2014, e quindi prima della irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il coi ere estensore Il pre