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Ordinanza — n. 35377/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35377/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLIN IONUT nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Ionut Nicolin alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 20, comma 14, d. Igs. n. 30 del 2007, specificamente per aver fatto rientro nel territorio italiana prima del decorso di anni cinque dal suo allontanamento in violazione del decreto prefettizio, fatto accertato in Bologna il 4 aprile 2020.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Ionut Nicolin alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 20, comma 14, d. Igs. n. 30 del 2007, specificamente per aver fatto rientro nel territorio italiana prima del decorso di anni cinque dal suo allontanamento in violazione del decreto prefettizio, fatto accertato in Bologna il 4 aprile 2020.

Parole chiave

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punibilità obbligo di motivazione motivazione nel merito prova del dolo scemata imputabilità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLIN IONUT nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Ionut Nicolin alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 20, comma 14, d. Igs. n. 30 del 2007, specificamente per aver fatto rientro nel territorio italiana prima del decorso di anni cinque dal suo allontanamento in violazione del decreto prefettizio, fatto accertato in Bologna il 4 aprile 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ionut Nicolin, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che sull'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non richiesta con i motivi di appello, la Corte di appello ha reso motivazione implicita, richiamando ai fini della determinazione della pena l'intensità del dolo e la capacità a delinquere, fatte palesi dai precedenti anche specifici e dalla condotta di vita antecedente e susseguente al reato; rilevato che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, "in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen." - Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420-; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cori igl re estensore