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Ordinanza — n. 35376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLA MIRKO nato a BOLOGNA il 18/01/1968 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Mirko Milla alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., perché, allo scopo di danneggiare un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, gli dava fuoco, in Bologna l'8 gennaio 2015.

Regesto Legislator

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art. 424 cod. pen; Ordinanza — n. 35376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Mirko Milla alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., perché, allo scopo di danneggiare un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, gli dava fuoco, in Bologna l'8 gennaio 2015.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida affezioni psichiche reato grave di stupefacenti abuso di alcol facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 424 cod. pen
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Mirko Milla alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLA MIRKO nato a BOLOGNA il 18/01/1968 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Mirko Milla alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., perché, allo scopo di danneggiare un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, gli dava fuoco, in Bologna l'8 gennaio 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Mirko Milla, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità e sull'attendibilità delle dichiarazioni del testimone Bonvicini; rilevato che il ricorrente adduce, in discontinuità con le doglianze di appello, che non è stata considerata la situazione di ubriachezza in cui versava al momento del fatto, e non si vede come, a prescindere dalla mancata deduzione con l'atto di appello, possa ciò costituire indice di inadeguatezza della motivazione; rilevata la genericità delle deduzioni in punto di giudizio di attendibilità del testimone; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cnsigiere estensore Il pres