Ordinanza — n. 35372/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANA PIETRO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto la sospensione condizionale e ha confermato la condanna di Pietro Terrana per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello di circa 20 cm, con lama di circa 8 cm, in Palermo il 29 marzo 2017, per il quale è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto la sospensione condizionale e ha confermato la condanna di Pietro Terrana per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello di circa 20 cm, con lama di circa 8 cm, in Palermo il 29 marzo 2017, per il quale è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANA PIETRO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto la sospensione condizionale e ha confermato la condanna di Pietro Terrana per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello di circa 20 cm, con lama di circa 8 cm, in Palermo il 29 marzo 2017, per il quale è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pietro Terrana, che ha articolato più motivi, di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione.
3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso del quale ha predicato l'ammissibilità.
4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'attenuante del fatto di lieve entità è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato e volto ad una rivalutazione del materiale di prova, operazione inaccettabile in sede di controllo di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igli?re estensore Il pre