Ordinanza — n. 35371/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZERI ANTONIO nato a CAGLIARI il 22/10/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Antonio Atzeri per i reati di porto ingiustificato di un pugnale da sub, tre coltelli, uno spray antiaggressione e una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di possesso di strumenti atti a forzare e aprire serrature, essendo stato condannato per reati determinati da motivi di lucro, in Maracalagonis 1'8 luglio 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Antonio Atzeri per i reati di porto ingiustificato di un pugnale da sub, tre coltelli, uno spray antiaggressione e una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di possesso di strumenti atti a forzare e aprire serrature, essendo stato condannato per reati determinati da motivi di lucro, in Maracalagonis 1'8 luglio 2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZERI ANTONIO nato a CAGLIARI il 22/10/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Antonio Atzeri per i reati di porto ingiustificato di un pugnale da sub, tre coltelli, uno spray antiaggressione e una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di possesso di strumenti atti a forzare e aprire serrature, essendo stato condannato per reati determinati da motivi di lucro, in Maracalagonis 1'8 luglio 2017.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonio Atzeri, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione, in coerenza con le risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che la Corte di appello ha preso in esame la deduzione difensiva in ordine alla giustificazione data dall'imputato in ordine al possesso dei coltelli e degli altri strumenti rinvenuti; che la disponibilità immediata delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere non viene meno se detenuti nel cofano dell'autovettura su cui si viaggia, e non è necessario individuare un preciso obiettivo di offesa in capo all'imputato; che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte della compiuta motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igliere estensore Il pres