Italian Court dismisses appeal against fine for illegal entry, citing lack of request for leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Nino Nioradze and Lia Shengelia inadmissible regarding a fine for illegal entry. The defense argued for leniency based on the minor nature of the offense but failed to formally request non-punishment at the hearing. Consequently, the court rejected the claim of unmotivated sentencing and ordered the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d. Igs. n. 286/1998; The court cannot now consider a lack of motivation regarding particular leniency if the defense did not request non-punishment at the time of concluding the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIORADZE NINO nato il 19/10/1985 SHENGELIA LIA nato il 26/11/1962 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice di pace di Reggio Calabria ha condannato Nino Nioradze e Lia Shengelia alla pena dell'ammenda di euro 3.333,33 ciascuno per il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, fatti commessi in Melito Porto Salvo il 29 aprile 2019.
2. Avverso ta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione anche in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che non risulta che la difesa abbia chiesto, al momento delle conclusioni di udienza, la non punibilità per particolare tenuità del fatto con la conseguenza che non può ora essere apprezzato un difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati è generico e non sviluppa alcun rilievo critico contro la pronuncia di condanna al di fuori di una vaga doglianza di inadeguata motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co s