Ordinanza — n. 35369/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO AGATINO nato a CATANIA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Agatino Bruno per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione ad un fucile sovrapposto di marca Franchi e munizioni varie, in Catania il 10 dicembre 2013, per il quale è stata irrogata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 3,000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Agatino Bruno per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione ad un fucile sovrapposto di marca Franchi e munizioni varie, in Catania il 10 dicembre 2013, per il quale è stata irrogata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 3,000,00 di multa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO AGATINO nato a CATANIA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Agatino Bruno per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione ad un fucile sovrapposto di marca Franchi e munizioni varie, in Catania il 10 dicembre 2013, per il quale è stata irrogata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 3,000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Agatino Bruno, che ha articolato più motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. L'assenza della matricola non è elemento necessario per poter affermare la consapevolezza in capo al possessore di un'arma oggetto di furto della provenienza delittuosa della stessa. I giudici del merito hanno reso adeguata e coerente motivazione in punto di elemento soggettivo. Sull'esclusione dell'attenuante dell'art. 648, ultimo comma, cod. pen. in riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche il ricorso non riesce neanche a prospettare un vizio della sentenza astrattamente sindacabile in sede di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cnsgliere estensore Il pres