Ordinanza — n. 35368/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO MAURIZIO nato a ENNA il 24/09/1981 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato Maurizio Parlato per il reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, in Roma il 13 marzo 2018, con irrogazione della pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato Maurizio Parlato per il reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, in Roma il 13 marzo 2018, con irrogazione della pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO MAURIZIO nato a ENNA il 24/09/1981 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato Maurizio Parlato per il reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, in Roma il 13 marzo 2018, con irrogazione della pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Maurizio Parlato, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione, in coerenza con le risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e dell'attenuante del fatto di lieve entità in ragione delle dimensioni del coltello e delle modalità di occultamento dello stesso; che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte della compiuta motivazione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsigliere estensore Il presid