Ordinanza — n. 35367/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1984 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Esposito di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Esposito di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1984 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio Esposito di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Esposito, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza che, dato l'ampio arco temporale di commissione dei plurimi episodi di furto, l'omogeneità delle violazioni e la diversità dei luoghi di commissione indicano una significativa abitualità a delinquere; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e non prospettano, se non in termini manifestamente infondati, vizi di violazione di legge; ritenuto che, valorizzando l'identità delle modalità di condotta nei plurimi furti di autovetture, il ricorrente ha introdotto non già la prospettazione di un vizio della ordinanza quanto una diversa lettura dei fatti rilevanti, che non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il nsigliere estensore tIl pr