Italian Court dismisses appeal claiming fine prescription, ruling only execution start date matters for time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a €8,000 fine prescribed due to the passage of time. The appellant argued for extinction based on a specific interpretation of procedural norms, while the court relied on established precedent stating that only the commencement of execution counts for time limits. Consequently, the court ruled that the notification of the tax bill initiated execution in 2014, preventing the fine from expiring.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: For the extinction of pecuniary penalties by lapse of time, only the moment of the start of execution is relevant, regardless of whether it was coercive or voluntary or the subsequent execution timeline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRELHANK BRAHIM nato il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Brahim Hamrelhank di dichiarazione dell'estinzione per prescrizione della pena di euro 8.000,00 di multa irrogata con la sentenza n. 4947/2003 del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 5 gennaio 2006.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Brahim Hamrelhank, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali manifestamente infondata; rilevato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda ... si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge" - Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453 -; rilevato che la notifica della cartella esattoriale ha dato avvio al procedimento di esecuzione in data 14 luglio 2014 ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cor) igli re estensore Il pres