Ordinanza — n. 35362/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZACU GHEORGHE MARIAN nato il 08/10/1978 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Gheorghe Marian Cazacu di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Gheorghe Marian Cazacu di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZACU GHEORGHE MARIAN nato il 08/10/1978 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Gheorghe Marian Cazacu di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Gheorghe Marian Cazacu, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza l'assenza di una regolare attività lavorativa e la mancata prospettazione di attività risocializzanti, che non consentono di formulare una prognosi favorevole in punto di pericolosità sociale; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, atteso che non fonda il diniego soltanto sull'assenza di un regolare lavoro ma anche sulla mancanza di attività che possano favorire la risocializzazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am