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Ordinanza — n. 35361/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35361/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBRITA GIOVANNI nato a CATANIA il 11/02/1958 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Giovanni Colombrita contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35361/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Giovanni Colombrita contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Parole chiave

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proroga della carcerazione controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione di sicurezza semiprigionia revoca della sospensione condizionale criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBRITA GIOVANNI nato a CATANIA il 11/02/1958 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Giovanni Colombrita contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giovanni Colombrita, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto della permanenza del pericolo concreto di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata; rilevato che, come osservato dal Tribunale, l'attività del gruppo mafioso, al cui vertice v'è il ricorrente, è tuttora operativa e attiva sul territorio di riferimento; rilevato che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di collegamenti con il gruppo di riferimento nei periodi successivi alle carcerazioni intermedie, che sono stati connotatati dalla reimmissione nel circuito criminale; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il Tribunale ha dato compiutamente conto della ricorrenza dei presupposti di legittimità della disposta proroga; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co 'si iere estensore Il presid