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Ordinanza — n. 35359/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35359/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a VALDAGNO il 25/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Stefano Bevilacqua di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35359/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Stefano Bevilacqua di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Parole chiave

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reato continuato concorso ideale piano di esecuzione delle pene reiterazione di reati penali sospensione di pena riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a VALDAGNO il 25/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Stefano Bevilacqua di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Stefano Bevilacqua, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza l'assenza di elementi di fatto tali da far prefigurare un disegno unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso sono generiche nella misura in cui hanno lamentato una pretesa mancata considerazione dei contenuti delle sentenze senza indicare le parti rilevanti che non sarebbero state esaminate, e non inficiano pertanto la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c l'ere estensore Il pres