Ordinanza — n. 35358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/02/1974 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Francesco Sannino di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Francesco Sannino di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/02/1974 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Francesco Sannino di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Sannino, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza come quel che emerge è l'estemporaneità e l'accidentalità degli specifici episodi criminosi; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, in ragione della genericità con cui le doglianze sono articolate; rilevato infatti che esse oppongono soltanto gli elementi della contiguità temporale e della omogeneità delle condotte, indici meramente presuntivi che scolorano, in assenza di elementi ulteriori di maggiore pregnanza, all'interno di un contesto segnato da una tale pluralità di reati commessi, che fondatamente delinea una proclività a delinquere piuttosto che l'unicità di un disegno criminoso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cnsi Here estensore Il presid