Ordinanza — n. 35353/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESELI ENNIO nato a SARNICO il 04/10/1994 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO-p - udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; Beecnirt0 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.W.P. del Tribunale dirRovereto‘ su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Veseli Ennio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro ventiquattro- mila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 - con contestazione dell'ag- gravante di cui all'art. 80 cit. solo con riferimento al capo 1: cessione di ingenti quan- titativi di cocaina da Laci Dorian ad Atiq Mohammed, con l'intermediazione di Shezi Arben e del Veseli: in data 9 aprile 2019 kg. 5/6 di cocaina).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 80 d.P.R. 309 del 1990, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35353/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, il G.W.P. del Tribunale dirRovereto‘ su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Veseli Ennio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro ventiquattro- mila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 - con contestazione dell'ag- gravante di cui all'art. 80 cit. solo con riferimento al capo 1: cessione di ingenti quan- titativi di cocaina da Laci Dorian ad Atiq Mohammed, con l'intermediazione di Shezi Arben e del Veseli: in data 9 aprile 2019 kg. 5/6 di cocaina).
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESELI ENNIO nato a SARNICO il 04/10/1994 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO-p - udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Beecnirt0 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.W.P. del Tribunale dirRovereto‘ su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Veseli Ennio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro ventiquattro- mila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 - con contestazione dell'ag- gravante di cui all'art. 80 cit. solo con riferimento al capo 1: cessione di ingenti quan- titativi di cocaina da Laci Dorian ad Atiq Mohammed, con l'intermediazione di Shezi Arben e del Veseli: in data 9 aprile 2019 kg. 5/6 di cocaina).
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si evidenzia la disparità di trattamento con gli originari coimputati Qosja Dritan e Cifliku Kujtim nei cui confronti la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 era stata esclusa, per non essere stata sequestrata né analizzata la sostanza detenuta. 2.1. Con memoria del 17 maggio 2023, la difesa del Veseli insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, reiterando le argomentazioni a sostegno del proprio as- sunto.
3. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palese- mente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motiva- zione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta, Rv. 264153 secondo cui "in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea quali- ficazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore mani- festo, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qua- lificazione presenti margini di opinabilità; in fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impu- gnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990"). 3.('.
Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'ac- cordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così dec