Italian Court dismisses appeal as charge qualification was not clearly eccentric to the indictment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree rather than Article 81 of the Penal Code. The court rejected this claim, stating that the charge qualification was not clearly eccentric to the indictment and did not constitute an obvious error in law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 50, Legge 103/2017: An appeal based on erroneous qualification of facts is inadmissible unless the qualification is clearly eccentric to the indictment, excluding mere evaluative errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEPALI DRITAN nato il 09/05/1981 avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Cratir-ervviszrefieTrd-rt-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(.« e Tek123.30,9te, D‘ \.10+-; A.
1. Con la sentenza in epigrafe, iltrribundre di Rornaí su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gjepali Dritan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione de- ducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto con- tenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell!art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della suc- cinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 gi