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Ordinanza — n. 35348/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa nei confronti di Dogui jjE1 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicu- rezza dell'espulsione.

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili verdetto di colpevolezza testimonianza gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGUI KHEMAIES nato il 05/06/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa nei confronti di Dogui jjE1 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicu- rezza dell'espulsione.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che è inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Inoltre, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di ap- pello il Dogui non aveva formulato doglianze in merito alla disposta espulsione. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso i