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Ordinanza — n. 35333/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35333/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola del 7 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Marigliano Alessandro in mesi tre di arresto ed euro duemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35333/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Marigliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure punibilità pericolo di reiterazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
art. 416 bis cod. pen
pen., evidenziando la sussistenza di plurimi elementi negativi a carico dell'imputato, quali i gravi precedenti penali (dei quali uno per il reato previsto dall'art. 416 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO ALESSANDRO nato a COSENZA il 01/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola del 7 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Marigliano Alessandro in mesi tre di arresto ed euro duemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. Il Marigliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dato conto adeguata- mente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massinnata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;

Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato, il ricorso è in fatto e svolge deduzioni non consentite in sede di legittimità. La Corte distrettuale ha risposto a tutte le censure prospettate dal ricorrente (v. pag. 6 della sentenza impugnata) e costituenti una mera reiterazione di quelle pre- cedentemente formulate con l'atto di appello. Il ricorrente non si confronta con l'am- pio ed articolato apparato argomentativo illustrato dalla Corte di merito.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Marigliano non aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato ribadito anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

In ogni caso, la Corte di merito ha implicitamente esposto le ragioni del diniego dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando la sussistenza di plurimi elementi negativi a carico dell'imputato, quali i gravi precedenti penali (dei quali uno per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.), le modalità della condotta e l'atteggia- mento intimidatorio nei confronti di un carabiniere (sull'ammissibilità della motiva- zione implicita in tema di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., vedi Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle