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Ordinanza — n. 35331/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35331/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 26 novembre 2019, con cui Clemente Gaetano era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palermo del 26 novembre 2019, con cui Clemente Gaetano era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo gravi addebiti penali presentazione di denunce penali verdetto di colpevolezza azione penale privata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GAETANO nato a PALERMO il 26/01/1981 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 26 novembre 2019, con cui Clemente Gaetano era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. Il Clemente ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'insuf- ficienza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricorrente si limita a formulare una generica doglianza sull'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza articolarla in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse - guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giug