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Ordinanza — n. 35326/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35326/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Enna ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese Viola Graziella e Termine William avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di Emma Vincenzo e Cicalese Roberto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 589 cod. pen, art. 410 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35326/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932).

Parole chiave

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lesione alla spalla lesione al piede mezzi di prova medici nesso causale del colpo di frusta opposizione mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. pen
nel procedimento a carico di Emma Vincenzo e Cicalese Roberto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..
art. 410 bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA GRAZIELLA nato a ENNA il 06/11/1979 parte offesa nel procedimento TERMINE WILLIAM nato a TORINO il 04/10/1978 parte offesa nel procedimento c/ EMMA VINCENZO nato a ENNA il 03/11/1996 CICALESE ROBERTO nato a MILANO il 10/02/1992 avverso l'ordinanza del 03/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAdert-e-ammise-alle--Pe3F9-;— udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Enna ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese Viola Graziella e Termine William avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di Emma Vincenzo e Cicalese Roberto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..

2. Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost. e 6 CEDU. Si deduce che il G.I.P. ha del tutto omesso di valutare le richieste di supplemento istruttorio prospettate con l'opposizione.

3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932).

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 gi