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Ordinanza — n. 35325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding evidence evaluation and non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for causing a traffic accident with injuries, arguing violations of procedural codes and the lack of recognition for a statutory cause of non-punishment. The court rejected these claims, affirming that the lower courts correctly applied the standard of verisimilitude for evidence and exercised discretion in evaluating the gravity of the offense for the non-punishment provision.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 213, 214 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary evaluation of evidence or the specific application of the non-punishment cause unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.

Parole chiave

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causa di non punibilità valutazione della prova indiziaria verosimiglianza reato di incidente stradale inammissibilità ricorso discrezionalità giudice di merito art. 131 bis codice penale altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 213 cod. proc. pen.
Art. 214 cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv.
Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, Brancucci
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHIFFRE ROBERTO nato a AVIGLIANA il 15/04/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 10 giugno 2021, con cui Echiffre Roberto era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, C.d.S..

2. L'Echiffre ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo;

Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco. In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che l'Echiffre fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione non esclusivamente sul sesso 4914-t0(41 e deg medesimo, bensì sui seguenti plurimi elementi:

a) l'indicazione, sia pur parziale, del numero di targa del veicolo investitore fornita dalla figlia della per- sona offesa;

b) il rinvenimento nelle vicinanze, da parte degli organi di P.G., di un autoveicolo avente il medesimo numero di targa;

c) l'irrilevanza del mancato allon- tanamento dell'imputato ad una distanza maggiore, comportamento dovuto alla sua consapevolezza di versare in stato di scarsa lucidità e di doversi necessariamente fermare;

d) il riconoscimento informale effettuato dagli operanti tramite il network FB, trattandosi di soggetto da loro preliminarmente osservato dal vivo;

e) la falsa dichiarazione dell'Echiffre di essergli stato impedito dalla madre l'uso dell'autovettura in questione, essendo già stato sorpreso in precedenza alla guida di tale veicolo in mancanza di titolo abilitativo. Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'imputazione l'Echiffre avesse guidato l'auto al momento dell'incidente. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, gli organi di P.G. avevano avuto modo di osservare attentamente l'Echiffre, avendolo individuato precedentemente in c.so Vercelli, all'angolo via Cuneo, quando questi, non aderendo all'invito delle forze dell'ordine, non spegneva il motore e si dileguava, percorrendo una strada contro- mano.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, »se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motiVazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, ha reputato decisiva la notevole entità della lesione al bene giuridico pro- tetto dalla norma penale.

Al riguardo, nell'esposizione del fatto, la Corte territoriale ha evidenziato che l'Echiffre aveva cagionato un incidente stradale, investendo Ghazi Lekbira e cagionandole lesioni personali, per poi fuggire malgrado gli inviti del per- i sonale di P.G.( ed imboccare una strada contromano; inoltre, ha evidenziato che l'Echiffre era già stato fermato mesi prima ed era privo di patente. L'imputato deduce erroneamente che la pregressa commissione di reati della medesima indole e che la dichiarazione di abitualità costituiscono condizioni impre- scindibili per riconoscere la possibilità di applicare l'istituto in questione a fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente della sentenza impugnata.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre