Ordinanza — n. 35268/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/02/1961 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata il 18 maggio 2021, che aveva condannato Martini Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 3 e ss., rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, hanno sottolineato come dalle attendibili dichiarazioni delle persone offese fosse chiaramente emerso che l'imputato aveva ricevuto i mobili per custodirli temporaneamente e non li aveva più restituiti, nonostante le richieste dei proprietari, comportandosi uti dominus rispetto a tali beni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35268/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, esenti dalle lamentate criticità giustificative, poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/02/1961 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata il 18 maggio 2021, che aveva condannato Martini Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagine 3 e ss., rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, hanno sottolineato come dalle attendibili dichiarazioni delle persone offese fosse chiaramente emerso che l'imputato aveva ricevuto i mobili per custodirli temporaneamente e non li aveva più restituiti, nonostante le richieste dei proprietari, comportandosi uti dominus rispetto a tali beni;
Osservato che a questa Corte è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, esenti dalle lamentate criticità giustificative, poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,