Ordinanza — n. 35267/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNICO ANGELO nato a GIOIA DEL COLLE il 19/09/1959 PELLICORO ANGELO nato a GIOIA DEL COLLE il 17/10/1955 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NN\
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la corretta argomentazione della Corte territoriale, secondo cui non può configurarsi l'ipotesi attenuata della ricettazione avuto riguardo al valore economico dell'autovettura oggetto del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNICO ANGELO nato a GIOIA DEL COLLE il 19/09/1959 PELLICORO ANGELO nato a GIOIA DEL COLLE il 17/10/1955 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NN\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bari in data 15 novembre 2016 nei confronti di Angelo Giannico e Angelo Pellicoro in relazione ai reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-648 cod. pen. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso delle due impugnazioni (di analogo letterale contenuto) sono diretti a sollecitare un'inammissibile rilettura del quadro probatorio, reiterando doglianze - relative a marginalissime ipotetiche discrasie (quali lo specifico modello di Fiat Uno o la sfumatura di verde della carrozzeria), già sollevate in appello a cui la Corte barese ha offerto congrua risposta, con motivazione insuscettibile di censure in questa sede di legittimità;
Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la corretta argomentazione della Corte territoriale, secondo cui non può configurarsi l'ipotesi attenuata della ricettazione avuto riguardo al valore economico dell'autovettura oggetto del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Cons liere esore Il Pr