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Ordinanza — n. 35264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ME0 GENNARO nato a NAPOLI il 27/06/1965 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 28 novembre 2019, che aveva condannato Di Meo Gennaro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ritenuta la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva qualificata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sugli accertamenti ad hoc espletati in sede istruttoria che hanno consentito di appurare con certezza che si trattava di merce contraffatta e sul silenzio del prevenuto circa la provenienza della stessa) e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; conf.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 35264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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contraffazione di merci origine delle merci prove acquisite illegalmente verifica della cosa difesa contro le pratiche commerciali illecite cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ME0 GENNARO nato a NAPOLI il 27/06/1965 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 28 novembre 2019, che aveva condannato Di Meo Gennaro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ritenuta la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva qualificata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sugli accertamenti ad hoc espletati in sede istruttoria che hanno consentito di appurare con certezza che si trattava di merce contraffatta e sul silenzio del prevenuto circa la provenienza della stessa) e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; conf.

Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConVgliéne estersore Il Pr