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Ordinanza — n. 35256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMASI COSIMO nato a GIOIOSA JONICA il 24/06/1956 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Locri in data 10 ottobre 2013 nei confronti di Cosimo Demasi in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso eccepisce, in termini affatto generici, la carenza di motivazione o la sua natura solo apparente, per quanto attiene all'affermazione di responsabilità, laddove viceversa la Corte, condividendo il ragionamento del Tribunale, valorizza incensurabilmente la circostanza che l'imputato è stato il primo detentore del titolo dopo la contraffazione e lo ha poi negoziato, a fronte di implausibili versioni offerte dall'imputato;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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contraffazione di merci prove acquisite illegalmente inchiesta per falsità atti false dichiarazioni senza giuramento false indicazioni su attività commerciali prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Locri in data 10 ottobre 2013 nei confronti di Cosimo Demasi in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMASI COSIMO nato a GIOIOSA JONICA il 24/06/1956 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Locri in data 10 ottobre 2013 nei confronti di Cosimo Demasi in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso eccepisce, in termini affatto generici, la carenza di motivazione o la sua natura solo apparente, per quanto attiene all'affermazione di responsabilità, laddove viceversa la Corte, condividendo il ragionamento del Tribunale, valorizza incensurabilmente la circostanza che l'imputato è stato il primo detentore del titolo dopo la contraffazione e lo ha poi negoziato, a fronte di implausibili versioni offerte dall'imputato;

Considerato che il secondo motivo sulla mancata qualificazione come ricettazione nell'ipotesi attenuata non si misura con la corretta motivazione sul punto dei giudici di appello (che escludono, nella pienezza della giurisdizione di merito, la tenuità del fatto in considerazione dell'importo tutt'altro che irrilevante - euro 3.800 - dell'assegno) Considerato che anche sulla ritenuta recidiva, oggetto del terzo motivo di ricorso (che non si lega a un precedente motivo di gravame dedotto con la necessaria specificità, con quanto ne consegue ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), la Corte ha comunque offerto, per quanto sinteticamente, congrua risposta, confermando le valutazioni del primo giudice e comunque richiamando aliunde la proclività a commettere reati della medesima indole, alla luce dei precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Consitiere estenscrre Il Pre