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Ordinanza — n. 35255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERONE FABIO nato a CERVINARA il 26/05/1971 PIETROVITO PIETRO nato a BENEVENTO il 27/03/1987 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N \

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 35255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERONE FABIO nato a CERVINARA il 26/05/1971 PIETROVITO PIETRO nato a BENEVENTO il 27/03/1987 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N \

Parole chiave

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infortunio mortale incidente stradale controllo della commisurazione della pena gravi addebiti penali pena corporale esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, pronunciata il 6 ottobre 2021, che aveva condannato Perone Fabio e Pietrovito Pietro alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERONE FABIO nato a CERVINARA il 26/05/1971 PIETROVITO PIETRO nato a BENEVENTO il 27/03/1987 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, pronunciata il 6 ottobre 2021, che aveva condannato Perone Fabio e Pietrovito Pietro alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, presentati nell'interesse di Perone Fabio e Pietrovito Pietro, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato contestato, sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio - avendo la Corte territoriale, a pagina 2, già puntualmente indicato gli elementi a sostegno della riferibilità agli imputati di quanto rinvenuto nell'autovettura della convivente di Fabio Perone, a bordo della quale sono stati fermati - i ricorrenti si limitano a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Consi Ifere/estensore Il Pres