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Ordinanza — n. 35253/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to prove prescription. The appeal was declared inadmissible due to generic complaints and lack of specificity regarding prescription. The court ruled the appeal inadmissible for lacking specific grounds and failing to prove prescription. The appellant was ordered to pay court costs and a fine. The court rejected the appeal because the arguments were too generic and did not meet legal requirements. The decision emphasizes the need for precise criticism of lower court reasoning. The appellant must provide specific grounds for the appeal to succeed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was flawed and that the crimes had expired due to prescription. However, the court found the first argument lacked specific critical analysis of the evidence evaluation, while the second failed to address the precise suspension periods indicated in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 106 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic complaints without specific critical analysis of the lower court's reasoning or fails to demonstrate that the legal provisions regarding prescription have been violated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specificity prescription of crimes Code of Criminal Procedure court costs and fine sindacato di legittimità esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 106 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA GIUSEPPE nato a BARI il 04/06/1962 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 15 dicembre 2021, che aveva condannato Barba Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di sostituzione di persona, truffa e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio (viceversa adeguatamente valutato nella sentenza: si veda, in particolare, p. 4 sui plurimi elementi di prova che hanno consentito di identificare l'imputato quale responsabile delle condotte contestate), il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di truffa e sostituzione di persona per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché non si confronta criticamente con le puntuali indicazioni della Corte territoriale (si veda pag.

6) dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, per i quali il reato non risultava ancora prescritto alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Con-)isAier/e estensore Il Pres