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Ordinanza — n. 35251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCASINI DAVIDE nato a TARANTO il 05/07/1976 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 14 marzo 2022, che aveva condannato Bocassini Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen. e 44, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 14 marzo 2022, che aveva condannato Bocassini Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen. e 44, lett.

Parole chiave

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portata geografica dell'infrazione pubblica istigazione a delinquere cosa fuori commercio violazione dell'ordine pubblico infrazione commessa nell'azienda costruzione abusiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCASINI DAVIDE nato a TARANTO il 05/07/1976 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 14 marzo 2022, che aveva condannato Bocassini Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen. e 44, lett.

b) D.P.R. 380/2001. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza in capo all'imputato del dolo specifico del reato di invasione arbitraria contestato (censura non specificamente dedotta nell'atto di gravame) e l'insufficienza della motivazione - viceversa congrua e non illogica o contraddittoria - in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sono in ogni caso manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente indicato gli elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità del prevenuto, il quale al momento dei controlli si trovava all'interno della struttura abusiva insistente sul suolo pubblico (una piazza) e vi svolgeva un'attività di vendita di bevande alcoliche e generi alimentari e, quindi, una stabile attività commerciale, destinata a durare nel tempo e incompatibile con l'assenza di coscienza e volontà del fatto tipico (vieppiù visti i precedenti analoghi);

Osservato che la Corte ha altresì motivatamente respinto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non ricorrendo il requisito della non abitualità della condotta, alla luce dei due precedenti a carico dell'imputato per lo stesso reato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato dal momento che le invocate circostanze erano già state concesse dal giudice di primo grado;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 --•-• Il Con .gliere(estensor