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Ordinanza — n. 35250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDIRI DALINDA nato il 03/08/1976 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; h La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 5 dicembre 2018, che aveva condannato Sediri Dalinda alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non irrisorio il valore economico della merce sottratta;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, e ai giudizi pendenti in sede di legittimità).

Parole chiave

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pregiudizio dimostrabile danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia perdite economiche pregiudizio irreparabile obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDIRI DALINDA nato il 03/08/1976 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 5 dicembre 2018, che aveva condannato Sediri Dalinda alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non irrisorio il valore economico della merce sottratta;

Osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615) e, pertanto, la circostanza che il tentato furto fosse stato perpetrato ai danni di un'importante catena commerciale non assumeva alcun rilievo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, a p. 3, il Giudice di appello ne ha congruamente motivato il diniego, in considerazione di un precedente penale dell'imputata, per cui aveva già ottenuto la sospensione condizionale, tale da impedire di formulare un giudizio prognostico favorevole: in proposito, va ribadito che fra gli elementi di valutazione utilizzabili per tale giudizio, rientrano anche i precedenti giudiziari (così Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613; in senso conforme, di recente, v.

Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Considerato che, in conseguenza di tale declaratoria, la sopravvenuta improcedibilità del delitto di furto a seguito della mancanza di querela, dedotta con il motivo aggiunto, non può essere rilevata in questa sede, in considerazione dell'inidoneità del ricorso a introdurre ritualmente il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto giudicato sostanziale in data antecedente all'entrata in vigore del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in applicazione del principio di diritto sancito dal massimo consesso di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, in tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, e ai giudizi pendenti in sede di legittimità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Consigl