Ordinanza — n. 35249/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA MADDALENA nato a ALVIGNANO il 14/08/1955 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata il 17 giugno 2015, che aveva condannato Santagata Maddalena alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante dello stato di bisogno, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pp. 2-3 sulle dichiarazioni della vittima a conferma dei titoli emessi in garanzia e del carattere usurario del prestito nonché sull'evidente percezione delle difficoltà economiche della vittima);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA MADDALENA nato a ALVIGNANO il 14/08/1955 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata il 17 giugno 2015, che aveva condannato Santagata Maddalena alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante dello stato di bisogno, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pp. 2-3 sulle dichiarazioni della vittima a conferma dei titoli emessi in garanzia e del carattere usurario del prestito nonché sull'evidente percezione delle difficoltà economiche della vittima);
Osservato che a questa Corte è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Cons lieré estensore Il