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Ordinanza — n. 35248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASCUCCI ANTONIO nato a NAPOLI il 09/12/1973 PASCUCCI RENATO nato a FIRENZE il 20/08/1949 SANNINO TIZIANA nato a NAPOLI il 28/05/1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 35248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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appartenenza a una banda organizzazione criminale comunione familiare effettiva marchi collettivi divieto legale restizioni aventi un oggetto anticoncorrenziale

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, in tema di configurabilità della fattispecie associativa a carico dei ricorrenti (per quanto, per Sannino, sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione anche per il delitto ex art. 416 cod.
art. 69 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, in tema di recidiva (peraltro mai contestata a Sannino) e bilanciamento ex art. 69 cod. pen., non tiene conto della corretta motivazione offerta sul punto dalla Corte partenopea (che per i due Pascucci ha evidenziato, ex art.
art. 99 cod. pen
pen., non tiene conto della corretta motivazione offerta sul punto dalla Corte partenopea (che per i due Pascucci ha evidenziato, ex art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASCUCCI ANTONIO nato a NAPOLI il 09/12/1973 PASCUCCI RENATO nato a FIRENZE il 20/08/1949 SANNINO TIZIANA nato a NAPOLI il 28/05/1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2019 nei confronti - per quanto qui rileva - di Antonio Pascucci, Renato Pascucci e Tiziana Sannino in relazione al reato di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, in tema di configurabilità della fattispecie associativa a carico dei ricorrenti (per quanto, per Sannino, sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione anche per il delitto ex art. 416 cod. pen.), si presenta come del tutto generico e privo di nesso critico con il percorso argomentativo della decisione di appello (che ricostruisce - con argomentazione congrua e immune da vizi logico- giuridici - la vicenda storica, sottolineando la struttura del sodalizio, basata sull'apporto di associati legati da vincoli familiari, con organizzazione tale da permettere la produzione e commercializzazione su vasta scala di indumenti con marchi contraffatti), non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, in tema di recidiva (peraltro mai contestata a Sannino) e bilanciamento ex art. 69 cod. pen., non tiene conto della corretta motivazione offerta sul punto dalla Corte partenopea (che per i due Pascucci ha evidenziato, ex art. 99 cod. pen., la continuità dei reati per cui si procede con precedenti reati di analoga indole, giustificando poi il giudizio di equivalenza, per Antonio Pascucci, col solo fine di rendere la pena adeguata alla concreta gravità dei fatti, risalenti nel tempo e, per Renato Pascucci, con il corretto comportamento processuale), costituente apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da