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Ordinanza — n. 35247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MICHELE nato a MONTALTO UFFUGO il 28/06/1961 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 4 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 9 gennaio 2019, che aveva condannato Ranieri Michele alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione forense, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di esercizio abusivo della professione poiché estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione revisione della sentenza penale sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MICHELE nato a MONTALTO UFFUGO il 28/06/1961 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 4 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 9 gennaio 2019, che aveva condannato Ranieri Michele alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione forense, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di esercizio abusivo della professione poiché estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza di merito (viceversa congruo, si veda, in particolare, p. 3 sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sulla dosimetria della pena, parametrata alle modalità del fatto e alla biografia penale dell'imputato), non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnia di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConsiierJe estentore Il Pre