Ordinanza — n. 35246/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, pronunciata in data 1° luglio 2019, che aveva condannato Schivalocchi Alessio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. sulla recidiva contestata e ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nella specie alle pp. 3-4, e non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), peraltro ulteriormente ridotta dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 11/12/1992 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, pronunciata in data 1° luglio 2019, che aveva condannato Schivalocchi Alessio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ha ritenuto la prevalenza dell'attenuante di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. sulla recidiva contestata e ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nella specie alle pp. 3-4, e non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), peraltro ulteriormente ridotta dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.