Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterative grounds and insufficient sentencing analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraud and extortion. The appellant's arguments regarding legal violations and sentencing were deemed merely reiterative or insufficiently substantiated given the appellate court's prior reasoning. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals based on reiterative arguments or insufficient sentencing analysis are inadmissible when the lower court's reasoning is congruous and non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMANI ZECIR nato il 29/04/1974 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 16 gennaio 2020 nei confronti di Zecir Osmani in relazione ai reati di cui agli artt. 81-640 e 81-629 cod. pen. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, relativi a violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta responsabilità per le truffe e le estorsioni, sono meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondate, avendo già la Corte d'appello incensurabilmente argomentato sulla sussistenza degli artifici e raggiri (rappresentazione al sacerdote di doversi sottoporre a costose cure mediche, che la documentazione sanitaria agli atti conferma non necessarie, e rassicurazione mendace sulla futura restituzione del denaro dopo la vendita di un fantomatico immobile) e sulla configurabilità del delitto di truffa, così escludendo la sussistenza di altre fattispecie o la mera rilevanza civile del fatto (pp. 4-7), nonché sulla attendibilità della persona offesa delle estorsioni costituita parte civile - peraltro questione schiettamente fattuale - riscontrata dalla corrispondenza telematica con la sede vescovile (p. 7).
Considerato che, quanto al quarto motivo, l'individuazione della pena più adeguata e la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. sono oggetto di un giudizio di fatto, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria (come nel caso di specie, in cui si è tenuto conto in particolare della pluralità e gravità dei reati commessi e dell'assenza di resipiscenza), non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend