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Ordinanza — n. 35242/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35242/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSALE SAVERIO nato a CATANIA il 30/06/1964 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NN\ La Corte di appello di Catania, con sentenza del 24 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania, pronunciata il 25 ottobre 2021, che aveva condannato Missale Saverio alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di estorsione aggravata, ha rideterminato la pena inflitta, esclusa la recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso dell'imputato nel delitto di estorsione contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura schiettamente fattuali, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi che dimostravano la sussistenza della consapevolezza del prevenuto di conseguire, mediante minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla personale interlocuzione dell'imputato con il capo di un'organizzazione mafiosa e, dopo il suo arresto, con i suoi successori, sulla circospezione usata nella riscossione del denaro e sull'assenza di un titolo lecito che legittimasse quell'attività);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35242/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione favoreggiamento coazione penale corruzione nell'esecuzione forzata concussione complicità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSALE SAVERIO nato a CATANIA il 30/06/1964 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; NN\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 24 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania, pronunciata il 25 ottobre 2021, che aveva condannato Missale Saverio alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di estorsione aggravata, ha rideterminato la pena inflitta, esclusa la recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso dell'imputato nel delitto di estorsione contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura schiettamente fattuali, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi che dimostravano la sussistenza della consapevolezza del prevenuto di conseguire, mediante minaccia, un ingiusto profitto con altrui danno (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla personale interlocuzione dell'imputato con il capo di un'organizzazione mafiosa e, dopo il suo arresto, con i suoi successori, sulla circospezione usata nella riscossione del denaro e sull'assenza di un titolo lecito che legittimasse quell'attività);

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., è altresì privo di specificità poiché riproduce pedissequamente le censure già proposte con l'atto di appello e adeguatamente respinte dai giudici di merito che, a pagina 7, hanno ribadito come la sussistenza dell'aggravante risultasse dalle modalità con cui si manifestava la condotta dell'imputato, che agiva su incarico di soggetti appartenenti all'associazione mafiosa e riscuoteva mensilmente, da anni, le somme e che erano tali da evocare l'esistenza di una consorteria mafiosa, senza che fosse necessario ricorrere a minace esplicite e ad azioni violente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.