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Ordinanza — n. 35240/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35240/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 gennaio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 6 giugno 2022, che aveva condannato Sannino Francesco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo lacune probatorie mancata prova di parzialità difetto di motivazione attendibilità dei testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 gennaio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 6 giugno 2022, che aveva condannato Sannino Francesco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConsigJ ére Tstensore Il President