Ordinanza — n. 35239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVALORO SALVATORE nato a PALERMO il 10/09/1994 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; \NN La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 23 febbraio 2022, che aveva condannato Favaloro Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate contestato, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dalle lamentate illogicità, ha evidenziato come la ricostruzione della vicenda ritenuta dal giudice di primo grado trovasse pieno riscontro nelle lesioni fisiche della vittima documentate dal referto medico in atti e nelle sue originarie dichiarazioni testimoniali nonché nel contenuto delle altre prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVALORO SALVATORE nato a PALERMO il 10/09/1994 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; \NN
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 23 febbraio 2022, che aveva condannato Favaloro Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate contestato, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dalle lamentate illogicità, ha evidenziato come la ricostruzione della vicenda ritenuta dal giudice di primo grado trovasse pieno riscontro nelle lesioni fisiche della vittima documentate dal referto medico in atti e nelle sue originarie dichiarazioni testimoniali nonché nel contenuto delle altre prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
Osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è in ogni caso preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Coniglierelestensore Il P